CREDITO D’IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0

FAQ CREDITO D’IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0



1. DI COSA SI TRATTA? 

È una delle misure di agevolazione previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico, per sostenere il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese stimolando gli investimenti dedicati alla formazione del personale dipendente 

2. A CHI SI RIVOLGE? 

Possono fare domanda tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. 

3. QUALI SONO I SOGGETTI ESCLUSI? 

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del d.l. 8 giugno 2001, n. 231. 

Sono inoltre esclusi gli enti non commerciali e i lavoratori autonomi. 

4. IN COSA CONSISTE IL BENEFICIO? 

Un credito d’imposta in percentuale delle spese ammissibili nella misura del: 

  1. 50% delle spese per le piccole imprese (massimo annuale di € 300.000) 
  2. 40% delle spese per le medie imprese (massimo annuale di € 250.000) 
  3. 30% delle spese le grandi imprese (massimo annuale di € 250.000) 
  4. 60% delle spese sostenute nel caso in cui la formazione coinvolga lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati 

5. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI? 

Le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, a cui si aggiungono le spese del personale non dipendente, dei servizi di consulenza connessi alla formazione, dei costi di esercizio e delle spese generali indirette strettamente inerenti. Dunque rientrano: 

aLe spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione 

aI costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali: 

  1. Le spese di viaggio 
  2. I materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto 2 
  3. L’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione 
  4. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità 
  5. I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione 
  6. Le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione 
  7. Le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione 

6. COSA SI INTENDE PER COSTO AZIENDALE? 

Per costo aziendale si intende la retribuzione dei dipendenti al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo di imposta agevolabile nonché delle eventuali di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. 

7. QUALI SONO LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AMMISSIBILI? 

Ai sensi del decreto 4 maggio 2018, danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: 

  1. Big data e analisi dei dati 
  2. Cloud e fog computing 
  3. Cyber security 
  4. Sistemi cyber-fisici 
  5. Prototipazione rapida 
  6. Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata 
  7. Robotica avanzata e collaborativa 
  8. Interfaccia uomo macchina 
  9. Manifattura additiva 
  10. Internet delle cose e delle macchine 
  11. Integrazione digitale dei processi aziendali 

Tali competenze devono essere applicate negli ambiti inerenti i seguenti macro settori aziendali: 

Vendita e marketing 

Informatica 

Tecniche e tecnologie di produzione 


8. COME SI CERTIFICA IL CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0? 

Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società iscritta nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del DL 27/01/10 n.39.3 

9. COME SI ACCEDE? 

Il credito di imposta si utilizza in compensazione, presentando in modalità telematica il Modello F24 all’Agenzia delle Entrate. 

I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alle attività formative vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostentamento delle spese ammissibili ed anche nei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. 

10. FINO A QUANDO È POSSIBILE USUFRUIRE DEL BENEFICIO? 

Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 

11. È CUMULABILE CON ALTRI AIUTI DI STATO? 

Si, è cumulabile con altre misure di auto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento europeo 651/2014 (aiuti alla formazione). 

12. CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVE? 

No, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

13. CHI SONO I DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE? 

Il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato ed il personale titolare di un contratto di apprendistato 

14. È PREVISTA L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI TITOLARI DI UN CONTRATTO DIVERSO DA QUELLO DI LAVORO SUBORDINATO O DI APPRENDISTATO? 

Altri tipi di collaboratori legati all’azienda da contratti diversi da quelli indicati nella presente FAQ, possono partecipare alle attività formative ma sono irrilevanti ai fini del calcolo del beneficio spettante all’azienda per le spese sostenute ai fini di formare tali figure. 

15. I CORSI FORMAZIONE 4.0 POSSONO ESSERE SEGUITI ANCHE ONLINE? 

Si, i corsi di formazione 4.0 possono essere seguiti anche in modalità e-learnig e streaming. 

Accademia Da Vinci offre un’esperienza approfondita e mirata all’esigenze aziendali nell’erogazione di contenuti formativi online, assicurando una gestione conforme alla legge attraverso la scelta di strumenti di controllo idonei e la partecipazione costante del percorsale alle attività di formazione. 

Per poter beneficiare del credito d’imposta formazione 4.0 e non incorrere in sanzioni, infatti, è necessario dimostrare tutte le attività effettuate, indicate in relazioni dettagliate su modalità e contenuti di formazione, registri nominativi, documentazione contabile e certificazione dei costi sostenuti. Accademia Da Vinci può affiancarti in tutto il percorso.4 

16. QUAL È LA DURATA DEI CORSI PROPOSTI DA ACCADEMIA DA VINCI? 

I corsi hanno una struttura modulare e possono avere una durata flessibile tra le 40 e le 400 ore in base alle esigenze ed i fabbisogni espressi dall’impresa. 

17. PUÒ PARTECIPARE ANCHE UN DIPENDENTE PRIVO DI COMPETENZE DIGITALI? 

Possono partecipare tutti i dipendenti subordinati (o con contratto di apprendistato) indipendentemente dal livello di conoscenze digitali in possesso. 

I corsi proposti da Accademia Da Vinci sono infatti calibrati sulle esigenze specifiche dei partecipanti ed in accordo ai fabbisogni aziendali. 

18. ESISTE UN LIMITE MINIMO O MASSIMO DI PARTECIPANTI AI CORSI? 

Accademia Da Vinci non pone alcun vincolo numerico per l’avvio dei corsi, essendo orientata al pieno soddisfacimento delle richieste dell’Impresa. 

19. È POSSIBILE PER L’AZIENDA EFFETTUARE UN TUTORAGGIO INTERNO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE? 

Si. Il personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’Allegato A della legge n. 205 del 2017 può partecipare in veste di tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.